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Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico o privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (cd green pass); la disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Grava sui datori di lavoro l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni e in caso di mancate verifiche, il datore di lavoro potrà essere sanzionato; ai fini delle verifiche i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative e i soggetti incaricati alle medesime, da effettuarsi anche a campione e prioritariamente – ove possibile – al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro; ciò avviene senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per le violazioni, la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500.

Le disposizioni inerenti l’obbligo di green pass non si applicano unicamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.